Delibera Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Giugno 20, 2020

Delibera Commissione Nazionale per la Formazione Continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data l o agosto 2007, concernente il “Riordino del sistema diformazione continua in medicina” (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l’art. 2 comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la Commissione è costituita nella composizione individuata nel citato accordo, che modifica l’art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;

VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente “// nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all’estero, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 201112013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” (Rep. Atti n. l O IICSR);

VISTO l’Accordo (di seguito “Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 20 17”) stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento “La formazione continua nel settore Salute” (Rep. Atti n. 14/CSR) e, in particolare, l’art. 8, lett. 1), ove si prevede che la Commissione nazionale promuove iniziative per favorire l’adesione dei professionisti sanitari al sistema di formazione continua;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 20 18, ai sensi dell’art. 8, comma l, del citato Accordo Stato-Regioni del2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 20 18, ai sensi dell’ art. 8, comma l, del citato Accordo Stato-Regioni del2 febbraio 2017;

VISTO l’art. 31 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività E. C.M. costituiscono allegato all’Accordo medesimo;

VISTA la Delibera crediti obbligo formativo per il triennio 2020-2022 approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 20 19;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013 sul “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l ‘accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 8 agosto 2013 n. 185;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’ espletamento dei compiti previsti dall ‘art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 18 dicembre 2019, relativa all’obbligo formativo dei crediti per il triennio 2020 – 2022;

VISTA la legge 11 gennaio 20 18, n. 3 dal titolo “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

VISTI l’art. 16-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come successivamente modificato, nel quale si stabilisce che “La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.” e l’art. 16-ter del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale”

VISTO l’art. 25 del documento “La formazione continua nel settore salute”, approvato con Accordo Stato-Regioni sancito il 2 febbraio 2017, nel quale si prevede che “Sonò destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E. C.M.”

CONSIDERATO Il comunicato della CNFC del 15/ 11/2013, che ha chiarito che “gli psicologi che svolgono attività riconducibile alla tutela della salute debbano adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui operano.”

VISTA la decisione del Comitato di Presidenza della Commissione nazionale del 5 luglio 2018, che a seguito della conclusione del primo ciclo di audizioni con l’Ordine degli Psicologi, con la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici e con l’Ordine dei Biologi, ha condiviso che “è necessario che tutti si adeguino alla normativa vigente facendo formazione accreditata ECM, essendo l’unica formazione prevista nel settore salute,· ovviamente sarà concordato con ciascun ente rappresentativo delle nuove professioni sanitarie il percorso migliore, assicurando fin da ora che verrà salvaguardata tutta la formazione acquisita in precedenza, nel rispetto della specificità di ciascuna professione sanitaria”;

VISTA la decisione del Comitato di presidenza della Commissione nazionale del 20 settembre 2018 di dare mandato alla Segreteria della Commissione nazionale e al COGEAPS di incontrare l’Ordine degli Psicologi, la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici e l’Ordine dei Biologi per stabilire, fermo restando l’obbligo di svolgere formazione continua mediante crediti ECM da parte di tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie, le modalità operative inerenti la certificabilità per il triennio in corso degli appartenenti alle predette professioni sanitarie, ove non precedentemente assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo mediante crediti ECM;

CONSIDERATE le audizioni del 16 ottobre 2018 e 22 novembre 2018 e del 5 febbraio 2020 del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi nel corso della riunione del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTA la nota del Segretario del Commissione nazionale del 14 dicembre 2018 con la quale si è rappresentato che “la CNFC ha confermato che tutti gli psicologi, ancor più oggi ai sensi della legge 3/2018, sono soggetti alfa formazione continua mediante le regole dell’ ECM, in quanto professionisti sanitari. Non è dunque possibile un doppio binario di formazione come da voi prospettato mediante un Regolamento specifico. (..) Per gli Psicologi non soggetti in precedenza ad obblighi formativi ECM, come da voi specificamente richiesto, in considerazione delle peculiarità e delle difficoltà rappresentate al Comitato di Presidenza … svolgeranno fino alla fine del2019laformazione secondo le indicazioni precedentemente date dai loro organismi direzionali, iniziando ad acquisire crediti ECM dal 2020.”

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza, nelle sedute del4 dicembre 2019 e del 5 febbraio 2020, ha ribadito l’obbligo, per la professione degli psicologi, di conseguire i crediti ECM nella misura pari alle altre professioni sanitarie, tuttavia riconoscendo le peculiarità e le difficoltà della professione psicologica, caratterizzata da una prolungata situazione di incertezza rispetto al proprio “status” di professione sanitaria, definitivamente risolto con l’entrata in vigore della legge 3 del2018, nonché il legittimo affidamento, ingenerato dalla nota innanzi citata del 14 dicembre 20 18, da parte del CNOP e degli iscritti all’Ordine rispetto ai tempi per il conseguimento dei crediti formativi, in modo generalizzato secondo il sistema ECM, a partire dal triennio 2020-22 e pertanto si confida nella definitiva statuizione di tale tempistica.

CONSIDERATA la richiesta del presidente dell’Ordine degli psicologi dell”8 giugno 2020 con la quale si rappresenta anche la necessità di riconoscere. nell”ambito del sistema ECM i crediti già maturnti dai professionisti psicologi nell’ambito dell’area tecnico-professionale, con contenuti specifici per le attività psicologiche ancorché non strettamente sanitarie, e riconducibili all’analisi studio, valutazione, metodologie, screening, modalità di intervento psicologia dell’educazione, formazione e orientamento; del lavoro, organizzazione, risorse umane; di comunità, di marketing, guridica, forense, dello sport, turismo e traffico:

DELIBERA

1. Fermo restando il principio gia condiviso in mento all”obbligatorieta dell’assolvimento dei crediti ECM per gli appartenenti alle professioni sanitarie, tenuto conto delle difficoltà rappresentate nelle audizioni, per il triennio 2017-19 per gli appartenenti alla professione sanitaria degli psicologi è riconosciuto un criteno di equivalenza tra eventuali crediti conseguiti secondo altre modalità indicate dall’Ordine e quelli ECM, determinato secondo un rapporto di equivalenza a ciascun credito acquisito in altra forma corrisponde tm credito ECM.

2. Preso atto della proposta di modifica degli obiettivi formativi ritenuti strategici per la professione di riferimento e delle tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale, l’avvio dell’iter normativo necessario, secondo quanto previsto dall’art 21 del documemo denominato “La formazione continua nel settore salute”, di cui all’Accordo Stato-Regiori del 2 febbraio 2017, ad operare tale intervento.

3. A decorrere dal triennio 2020-22 tutti gli psicologi sono soggetti alI’obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.

Roma 10 giugno 2020

Il Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua

(dott.ssa Olinda Moro)

Il Vice Presidente della Commissione nazionale

per la formazione continua

(dott. Filippo Anelli)

Share this post