AVVISO IMPORTANTE – D.L. n. 44 del 1 aprile 2021: introduzione obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Ottobre 12, 2021

AVVISO IMPORTANTE – D.L. n. 44 del 1 aprile 2021: introduzione obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Il Decreto-legge n. 44/2021 stabilisce la vaccinazione obbligatoria per gli psicologi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, che introduce importanti misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni per i professionisti sanitari, tra i quali rientrano gli iscritti all’Albo degli Psicologi.
La norma è immediatamente esecutiva e prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita”.
“La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.
La norma prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
In questi casi, al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i professionisti devono adottare delle misure di prevenzione che verranno indicate da uno specifico protocollo che il Ministero della Salute dovrà emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il Decreto-legge n. 44/2021 stabilisce che:
Entro 5 giorni dall’entrata in vigore della norma, gli Ordini professionali devono trasmettere alle Regioni “l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza”. Analogo adempimento dovrà essere osservato dai datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli elenchi, le Regioni verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e segnalano alle ASL di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Successivamente le ASL invitano i non-vaccinati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, una documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione
  • l’omissione o il differimento della stessa (per le specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale)
  • la presentazione della richiesta di vaccinazione
  • l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale

In caso di mancata presentazione della documentazione, la ASL invita i non-vaccinati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.

Decorsi questi termini, la ASL accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e ne dà immediata comunicazione scritta, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del DL, all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine di appartenenza.
Ricevuta questa comunicazione, l’Ordine “comunica immediatamente” ai non vaccinati la sospensione “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”, fino all’eventuale all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel caso di lavoro subordinato, “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’Ordine ha provveduto immediatamente a trasmettere i dati richiesti alla Regione Puglia.
Si sottolinea che:
Tale procedura non interferisce nel programma di adesione al piano vaccinale già in atto nelle asl per cui i colleghi che si sono iscritti nella piattaforma regionale continueranno ad essere convocati dai dipartimenti di prevenzione delle asl ai/alle quali sono stati inoltrati gli elenchi degli iscritti per provincia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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