L’Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale.
Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli psicologi e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale. Elettori ed eletti sono soltanto gli psicologi iscritti nella stessa regione. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante Legale dell’Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Presidenti regionali e provinciali compongono il Consiglio Nazionale che ha sede a Roma.
Compiti istituzionali dell’Ordine:
Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
- adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27;
- provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.