L’Unità Regionale di Psicologia Scolastica nella Legge Regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”
Si riporta di seguito l’estratto dell’Art. 3 della legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”, con le relative precisazioni in materia di “Psicologia Scolastica” di cui all’art. 3.
Art. 3
Integrazione alla l.r. 31/2009
1. Dopo l’articolo 13, come novellato dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 13 bis.
Tavolo tecnico istituzionale permanente
- La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione.
- Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti della regione. (……………) .